Plusvalenza immobiliare: calcolo, tassazione, spese detraibili e quando si paga

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Nel settore immobiliare è presente il termine plusvalenza. Si tratta dell’aumento del valore di un bene immobile rispetto al suo valore di acquisto. Praticamente, la differenza tra il prezzo dell’immobile al momento dell’acquisto e quello al momento della vendita è la plusvalenza da cessione d’immobile. Ma come funziona la plusvalenza immobiliare prima casa? E della seconda casa? Quando si paga? Ecco qualche dettaglio in più

Plusvalenza immobiliare 2022

Stando a quanto stabilito dal sistema tributario italiano, in base all’art. 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi “la tassazione sulla plusvalenza da cessione di un bene immobile da privati che non esercitano un’attività commerciale (sia in Italia che all’estero) è applicabile solo per le cessioni effettuate entro cinque anni dall’acquisto.”
Vale a dire che la tassazione viene messa in atto solo dinanzi a operazioni immobiliari speculative. Quando invece si decide di mettere in vendita un immobile ereditato la plusvalenza non viene messa in atto.

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Ma come viene calcolata la plusvalenza immobiliare?

Stando a quanto stabilito dall’art. 68 del DPR n. 917/86, la plusvalenza immobiliare corrisponde alla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, a cui vanno aggiunti tutti gli altri costi inerenti al bene medesimo.

Ci sono diversi metodi attraverso cui è possibile pagare la plusvalenza. Questi sono:

  •  con tassazione ordinaria IRPEF
  •  con imposta sostitutiva del 26% al momento dell’atto.

Inoltre sono presenti delle spese detraibili, ovvero tutti i costi sostenuti in relazione all’immobile, che includono le spese sostenute per l’acquisto, per la costruzione o per la ristrutturazione.

Infine la plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi, ovvero il 730, nel caso in cui questa fosse stata tassata attraverso l’IRPEF. Se invece per la plusvalenza immobiliare è stata scelta la tassazione sostitutiva del 26% in sede di stipula del rogito, questo non dovrà essere inserita.